Letture

Santo Rosario: Indulgenze nella Chiesa Cattolica

Alle tre corone tradizionali si associano alcune indulgenze, benedette con facoltà pontificia.
Sono quindi esclusi dall’antica indulgenza i misteri luminosi, che introdusse papa Giovanni Paolo II.
Dopo il Vaticano II e le prime traduzioni del Messale in lingue moderne, anche le indulgenze esistenti per le altre preghiere latine, recitate fuori dalla Santa Messa, sono state automaticamente estese a chi pronuncia o canta le stesse preghiere in una traduzione in lingua moderna. Tale traduzione va approvata e autorizzata dall’autorità ecclesiastica competente (sommo pontefice, vescovo, cardinale, abate benedettino poiché la loro autorità è equiparata a quella del vescovo, ecc.), ed ai fini della pubblicazione e del culto in pubblico.

«Le indulgenze sotto descritte, in origine, furono applicate unicamente alla Corona così detta di Santa Brigida, che è formata di sei decine. Per concessione però dei Sommi Pontefici, furono poi estese anche al Rosario o Corona, sia di quindici decine, sia di cinque soltanto, come è quella che si usa comunemente.
Delle Indulgenze annesse a tal Rosario o Corona si notano le principali, avvertendo che si possono applicare anche in suffragio delle anime Purganti.
1. Chiunque dirà tale Rosario o Corona, acquisterà 100 giorni d’Indulgenza per ogni Pater Noster, e 100 giorni per ogni Ave Maria che reciterà.
2. Chi reciterà il Rosario intero di quindici decine, oltre la predetta Indulgenza di cento giorni per ogni Pater e per ogni Ave, acquisterà di più l’Indulgenza di sette anni e di sette quarantene.
3. Chi reciterà tal Rosario o tal Corona con altre persone, tutte, ed ognuna di esse, conseguiranno le medesime indulgenze, come se ognuna le recitasse da sé.
4. Chi reciterà detta Corona, almeno di cinque decine, ogni giorno per un mese intero, confessatosi e [poi] comunicatosi [durante una Messa ] in un giorno a suo piacimento dentro detto mese, [ed inoltre] visitando una chiesa, e ivi pregando secondo l’intenzione del Sommo Pontefice, acquisterà l’Indulgenza Plenaria.
5. Continuando la detta recita ogni giorno per un anno intero, oltre l’Indulgenza Plenaria da potersi acquistare in ciascun mese, gli è accordata la stessa Indulgenza Plenaria per un’altra volta, confessatosi e [poi] comunicandosi [durante una Messa] in un giorno dentro l’anno a proprio piacimento, [ed inoltre] visitando una Chiesa, e pregando come sopra.
6. La stessa Indulgenza Plenaria è conceduta a chi, essendo solito recitatore della Corona, anche solo di cinque decine, almeno una volta per settimana confessatosi e comunicatosi nella festa di santa Brigida (8 ottobre), visiterà qualche Chiesa e in essa pregherà come sopra.
7. In punto di morte poi, se raccomandando la propria anima a Dio, ed essendo almeno contrito, quando non potesse confessarsi e comunicarsi, invocherà divotamente il Nome santissimo di Gesù col cuore, non potendolo colla bocca, conseguirà anche per allora l’Indulgenza Plenaria.
Si avverta però che simili Indulgenze valgono unicamente per la persona per la quale una tal Corona è stata benedetta, e alla quale è stata data per la prima volta: per cui, quando la persona a cui per la prima volta fu data tale corona, dopo esser stata benedetta, la dia in dono o in prestito a qualche altra, non è che la corona perda le indulgenze, ma piuttosto che quest’ultima persona non può godere il beneficio delle Indulgenze, a meno che non la faccia benedire un’altra volta per sé»

( don Giuseppe Riva, coi Tipi di Antonio Valentini e C., Manuale di Filotea, ed.ne decimaterza (riveduta e aumentata), Milano, Libraio Serafino Maiocchi, Contrada de’ Profumieri n. 3219, Agosto 1860, pp. 520-521 (di 940).)

L’enciclica Quamquam Pluries di Leone XIII formulò l’Orazione a San Giuseppe, per la quale si attribuì l’indulgenza di sette anni e sette quarantene ogni volta. La pia recitazione fu prescritta contestualmente al Rosario nel mese di ottobre.

Chi prega, al solito, può chiedere che a beneficiare dell’Indulgenza siano anche terze persone, non necessariamente conosciute o con un legame di consanguineità. Possono essere sia viventi che anime di defunti che si ritengono già salvate ed espianti i loro peccati in Purgatorio.
La corona benedetta, dal punto di vista teologico diventa un oggetto portatore e intermediario della grazia divina, per tramite della preghiera. Tale capacità cessa con la distruzione o la vendita della corona.

Un consacrato, impartisce la benedizione delle corone. Egli può essere soltanto: diacono, presbìtero (sacerdote), oppure vescovo.
Come detto, un fedele che ricopra particolari o deleghe nella parrocchia su incarico del sacerdote non può amministrare la benedizione. Per la tradizione, gli oggetti di devozione o di pietà che erano e possono essere benedetti, sono: crocifisso o croce (a forma di croce cristiana, o di santi proclamati dalla Chiesa Cattolica), corona, scapolare, medaglia (che è cosa diversa da amuleti o talismani).

Il Rito Romano contempla un libro apposito, il Rituale romano, per le benedizioni e per accompagnare riti liturgici e venire incontro alla pietà cristiana. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti deve approvare il Rito della Benedizione (e Imposizione).

 

 

 

 

Fonte: Wikipedia